Il Matrimonio Civile e Concordatario
Col termine “pubblicazione di matrimonio” (le pubblicazioni) si intende il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
Il matrimonio è un negozio giuridico tra due parti di sesso opposto, con il quale gli sposi assumono reciproci impegni, regolato dal Codice Civile ( libro primo, Titolo IV). Il matrimonio può essere civile, ed in questo caso è celebrato davanti al Sindaco o ad un suo delegato, oppure Cattolico o Acattolico (riti ammessi dallo Stato Italiano). Il primo, detto comunemente religioso, è il matrimonio cattolico. Nel diritto civile italiano, il matrimonio concordatario è il matrimonio cattolico trascritto al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili. E’ regolato dalla L.27 maggio 1929 n. 847 attualmente integrata dagli artt. 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dall’art. 4 del Protocollo addizionale che costituisce parte integrante.
Chi può contrarre matrimonio
- I maggiorenni celibi e nubili, cioè mai stati sposati;
- I maggiorenni vedovi, divorziati o che hanno ottenuto l’annullamento del matrimonio concordatario;
- I minorenni (almeno sedicenni) autorizzati dal Tribunale per i Minorenni;
- Gli stranieri residenti o non in Italia;
- In ogni caso gli sposi non devono essere legati da vincoli di parentela, adozione e affiliazione.
Le Pubblicazioni
Le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie e non possono essere la pubblicazione non può essere effettuate prima di 6 mesi dalla data presunta del matrimonio.
La pubblicazione deve essere richiesta all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili. Le pubblicazioni sono essenziali, sia nel matrimonio civile che concordatario inquanto pubblicizzano l’intenzione degli sposi di contrarre matrimonio.
Per effettuare la richiesta di pubblicazione, alla quale devono intervenire entrambi gli sposi o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata ai sensi dell’art. 12, comma 7 del D.P.R. 396/2000 è opportuno prenotare l’appuntamento per le pubblicazioni presso l’ufficio di stato civile del comune di residenza di uno dei due sposi
Nel caso in cui la richiesta dell’appuntamento per la pubblicazione venga effettuata dopo aver già fissato la data della celebrazione del matrimonio, si raccomanda di prendere contatti con l’Ufficio di stato civile almeno 6/7 mesi prima della cerimonia.
Generalmente la data del matrimonio è fissata, nel giorno dell’appuntamento per le pubblicazioni, dai nubendi insieme all’Ufficiale di Stato Civile, al momento della stesura del verbale di pubblicazione
Attenzione!
– Chi ha già in corso un cambio di residenza o ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l’Ufficio di Stato Civile;
– Chi intende risposarsi (già vedovo o divorziato o matrimonio annullato) deve accertarsi che gli atti allo Stato Civile e all’Anagrafe, rispettivamente del Comune di nascita e di residenza siano aggiornati;
– Il cittadino italiano nato all’estero deve accertarsi che il proprio atto di nascita sia già trascritto in Italia e in quale Comune.
Il Procedimento
Al momento dell’appuntamento occorre portare:
– Carta d’identità in corso di validità (in originale e in fotocopia che resta all’Ufficio)
– Codice fiscale/tessera sanitaria (in originale e in fotocopia che resta all’Ufficio)
– Eventuale procura speciale con allegato documento d’identità in corso di validità
– Modulo “dichiarazione per pubblicazioni di matrimonio” di solito reperibile sul sito del Comune in cui vorrete effettuare le pubblicazioni (possibilmente precompilato in modo da snellire le tempistiche)
Casi particolari:
– il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale dei Minorenni con certificazione della Corte d’Appello.
– La donna in stato libero da meno di 300 giorni (vedova o matrimonio annullato) necessita dell’autorizzazione del Tribunale, con certificazione della Corte d’Appello (Viale Guidoni, n. 61);
– La donna divorziata da meno di 300 giorni deve contattare immediatamente l’Ufficio dello Stato Civile al fine di stabilire se necessita dell’autorizzazione del Tribunale di cui sopra;
– Per i richiedenti che siano parenti, affini tra loro (zio/a, nipote, cognato/a, etc.), (art. 87 C.C.), occorre il decreto del Tribunale, di autorizzazione al matrimonio, con certificazione della Corte d’Appello..
Il cittadino italiano residente in Italia, che deve sposarsi all’estero in un Paese dove gli viene richiesto il certificato di capacità matrimoniale e il certificato di eseguite pubblicazioni, deve eseguire le pubblicazioni in Italia.
Le Fasi del procedimento
- Avvio della pratica di matrimonio.La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente o tramite persona che da essi ha ricevuto l’incarico con procura speciale, all’Ufficio di Stato Civile dove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l’apposito verbale. Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/ Ministro del culto. La richiesta di pubblicazione è resa dagli sposi senza la presenza di testimoni.
- Istruttoria.L’Ufficiale di Stato Civile accerta la veridicità delle dichiarazioni acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria.
Ai nubendi verranno date indicazioni riguardo al regime patrimoniale della famiglia.
La documentazione necessaria a comprovare l’esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi è acquisita d’ufficio presso i comuni di nascita e di residenza.
- Esposizione delle pubblicazioni.Completata l’acquisizione della documentazione necessaria l’Ufficiale dello Stato Civile provvede a trasmettere la pubblicazione all’Albo Pretorio. In alcuni comuni la pubblicazione sarà visibile online
L’Ufficiale dello Stato Civile richiederà analoga procedura al comune di residenza dello/a sposo/a se diverso .
Le pubblicazioni devono rimanere pubblicate nell’albo pretorio dei Comuni di residenza di entrambi gli sposi, per almeno 8 giorni + 3 per eventuali opposizioni.
La competenza dell’atto finale spetta all’Ufficiale di Stato Civile.
Decorso il termine della Pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l’Ufficio rilascerà:
- certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco;
- autorizzazione per il Ministro di Culto.
- attestato di pubblicazioni per usi particolari
Il costo
La procedura di Pubblicazioni ha i seguenti costi:
- a) 1 solamarca da bollo (da euro 16.00) se entrambi i nubendi sono residenti a Firenze
- b) 2 marcheda bollo (ognuna da euro 16.00) se uno degli sposi è residente in altro Comune
In caso di celebrazione del matrimonio con rito civile in altro Comune o con riti appartenenti a culti acattolici occorre una ulteriore marca da bollo (da euro 16.00)
– Euro 0,26 per l’eventuale rilascio del Libretto Internazionale di Famiglia
Validità
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione. La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano. Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto. Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l’apposita delega.
Requisiti
Essere maggiorenni; per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, decorrenza di 300 giorni dalla cessazione dello stesso.
Documentazione necessaria
Devono essere presentati dagli sposi, in sede di richiesta di pubblicazione, i seguenti documenti non acquisibili d’ufficio, qualora ricorra la particolare situazione:
- La richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto, in caso di matrimonio religioso.
Tempi di rilascio
Il certificato di eseguite pubblicazioni al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dall’undicesimo giorno successivo all’avvenuta esposizione.
Termine di conclusione
Il procedimento di pubblicazioni di matrimonio inizia dalla data del ricevimento della dichiarazione di volontà di contrarre matrimonio da parte dei nubendi (primo verbale di pubblicazioni di matrimonio) e si conclude entro 60 giorni dalla medesima data con il certificato di eseguite pubblicazioni.
Tempi medi
I tempi medi di un procedimento sono 50 giorni.
Informazioni
Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni dall’eseguita pubblicazione
SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE
La scelta del regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI (art. 162 C.C.) o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (art. 30 legge 218/95) può essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:
- all’Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
- al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della COMUNIONE DEI BENI (art. 159 C.C.).
Resta salva comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio. In questo caso è il notaio, che trasmette l’atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio, per l’annotazione e la conseguente certificazione.
Gli sposi potranno ottenere il rilascio del libretto internazionale di famiglia richiedendolo al Comune in cui sarà celebrato il matrimonio civile o religioso. Il libretto potrà essere richiesto anche successivamente al matrimonio.
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Daniela Bucchioni
wedding planner & designer, wedding blogger