Finalmente avete deciso di fare il grande passo e avete scelto di sposarvi in Chiesa con rito cattolico, ma che fare adesso?
In base alle leggi concordatarie che regolano i rapporti fra Stato e Chiesa il rito cattolico in Italia assume anche valore civile, diversamente da quel che accade in altri paesi europei, dove è necessaria la celebrazione separata per tempi e luoghi tra la cerimonia civile e quella religiosa.
Stando agli accordi concordatari al termine della cerimonia religiosa il sacerdote da lettura di alcuni articoli del Codice Civile che regolano il matrimonio.
Gli effetti civili della cerimonia religiosa hanno validità dal momento della trascrizione dell’atto, richiesta dal parroco entro cinque giorni successivi alla celebrazione.
Se gli sposi abbiano intenzione di usufruire della separazione dei beni patrimoniali o l’eventuale legittimazione dei figli, sono tenuti ad avvertire preventivamente il parroco, che provvederà a predisporre l’atto in tale senso.
Quali documenti servono?
Per il matrimonio Concordatario sono necessari questi documenti:
- il certificato di battesimo da richiedere alla Chiesa dove si è battezzati;
- il certificato di cresima (se la cresima non è indicata sul certificato di battesimo), da richiedere alla Chiesa dove si è cresimati;
- Il certificato di stato libero ecclesiastico, che deve essere presentato solo da chi ha vissuto fuori dalla Diocesi in cui avviene il matrimonio, per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di compimento dei sedici anni. Il certificato di stato libero ecclesiastico si tratta di una dichiarazione che si compie davanti a due testimoni nella Parrocchia di residenza e vidimata dalla Curia;
- l’attestato di frequenza del corso prematrimoniale (se la parrocchia lo esige). Tale attestato generalmente è conferito dopo la frequenza del corso prematrimoniale. Il corso generalmente dura circa un mese. Scopo del corso è conferire a gli sposi preparazione morale, spirituale e materiale alla vita di coppia. La partecipazione al Corso è è ritenuta indispensabile dalla maggior parte delle Curie, per ottenere il permesso di sposarsi;
- Il certificato contestuale, in carta libera, se rilasciato dal Comune di residenza e dove si contrae matrimonio, in bollo se rilasciato da altro Comune;
- L’estratto di nascita in bollo che si richiede nel comune di nascita;
- Il consenso rilasciato dalla Chiesa dove si svolgerà il matrimonio, rilasciato dopo aver esposto per due domeniche consecutive le pubblicazioni di matrimonio e dopo aver ottenuto il certificato di avvenuta pubblicazione;
- Per lo sposo che non abbia ancora compiuto 26 anni, è necessaria la presentazione del congedo militare o di un documento ad esso equivalente;
- se uno dei due sposi (pur essendo cittadino italiano) risulta residente all’estero, si dovrà fare richiesta del certificato contestuale all’apposita anagrafe (AIRE, ovvero Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) e dovrà procurarsi una dichiarazione rilasciata dal consolato italiano presso il paese di residenza, dal quale risultino la cittadinanza e lo stato libero.
- Infine dovrà essere presentato un eventuale modulo per riconoscere figli non ancora riconosciuti ufficialmente.
Per i matrimoni misti (dove uno dei due sposi non è cattolico) il parroco può chiedere una dispensa al vescovo.
Esiste allora
- la dispensa di religione mista, quando ci si sposa con una persona cristiana (quindi protestante o ortodossa);
- la dispensa di disparità di culto, quando ci si sposa con una non cristiana.
In entrambi i casi, lo/la sposo/a non cattolico/a deve promettere di rispettare i fondamenti del matrimonio cattolico (fedeltà, libertà di coscienza e cura dei figli), mentre la parte cattolica deve promettere di far battezzare i figli e di dar loro un’educazione cattolica.